CODICE DI DEONTOLOGIA PER GLI OPERATORI TEV® che fanno riferimento al Centro di Energia e Sistemi Sottili e iscritti all’albo degli operatori TEV® pubblicato dal CRESS
 
Art. 1 – Doveri dello specialista
  1. Dovere dell’Operatore TEV® è la tutela del benessere e dell’evoluzione globale dell’Uomo nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia.
  2. L’Operatore TEV® considera suo dovere accrescere le conoscenze sugli aspetti energetici, sul metodo TEV® e sul conosci te stesso al fine di collaborare nel promuovere il benessere dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
Art. 2 – Libertà e indipendenza della professione
  1. Nell’esercizio del metodo TEV®, l’Operatore TEV® rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
  2. L’Operatore TEV® utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse l’Operatore TEV® deve esplicitare, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.
Art. 3 – Esercizio dell’attività professionale
  1. L’Operatore TEV® deve ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, dell’integrità fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
  2. L’attività professionale dovrà essere improntata alla massima autonomia ed indipendenza; il fine ultimo dell’Operatore TEV® sarà solo ed esclusivamente il benessere del Cliente.
  3. L’Operatore TEV® deve astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e del Centro a cui fa riferimento.
  4. I locali nei quali l’operatore TEV® svolgerà la propria professione e dove ricevere l’utenza dovranno rispettare le regole dettate dalla normativa vigente e, comunque, essere adeguatamente attrezzati per accogliere al meglio le persone e per tutelare l’immagine e la serietà della professione.
  5. E’ dovere del professionista esporre presso il suo studio il documento attestante la qualifica di Operatore TEV® emesso dal CRESS®.
  6. L’Operatore TEV® ha l’obbligo di rispettare le leggi vigenti del proprio Stato e di atte- nersi agli obblighi fiscali del medesimo.
Art. 4 – Responsabilità
È responsabilità dello specialista:
  1. fornire informazioni chiare sui servizi forniti e le attività svolte;
  2. dare comunicazioni trasparenti sugli importi delle prestazioni fornite; 
  3. praticare prezzi equi rispetto ai costi sostenuti e alle prestazioni/servizi forniti;
  4. astenersi da forme di promozione e di pubblicità ingannevoli e da comportamenti che possano alimentare aspettative esagerate o far pensare a facili o “miracolistiche” soluzioni di problemi e disagi;
  5. agire sempre con un’attenzione particolare per evitare che si instaurino dei rapporti di “dipendenza” psicologica tra operatore e cliente;
  6. ricordare sempre al cliente che la ricerca del benessere psico-fisico-mentale e la ricerca interiore-spirituale comportano un impegno personale, un percorso lungo e, a volte, anche molto faticoso;
  7. informare che la TEV® proviene dalla ricerca di Roberto Zamperini, Sonia Germani Zamperini e del team CRESS®, i seminari sulla TEV® (Tecnica Energo-Vibrazionale®) e i prodotti a Tecnologia Cleanergy by CRESS® sono espressione di concetti filosofici provenienti dalle tradizioni orientali e occidentali elaborati da Roberto Zamperini e caratterizzati da un suo personale approccio, più razionale e occidentale. Tali concetti filosofici si rifanno alla credenza che l’essere umano è anche costituito di un corpo energetico o sottile. L’energia sottile , il corpo energetico o sottile non sono riconosciuti dalla Scienza ufficiale in quanto mai dimostrati con strumenti ortodossi ufficiali. I prodotti a Tecnologia Cleanergy® e la Tecnica Energo-Vibrazionale® non sono riconosciuti dalla Scienza ufficiale in quanto non dimostrati scientificamente;
  8. nessun’informazione divulgata dal CRESS® e dai suoi Operatori deve essere intesa come una dichiarazione che i prodotti Cleanergy® e il metodo TEV® siano intesi per essere utilizzati nella diagnosi, nella cura, nella diminuzione della malattia e/o del dolore, nel trattamento o nella prevenzione della malattia o di qualunque altra condizione medica;
  9. il CRESS® non si assume alcuna responsabilità per un uso dei suoi prodotti o della TEV® al di fuori di quanto qui specificato. Deve essere pertanto chiaro che i prodotti a Tecnologia Cleanergy®, la TEV® e l’operato di Roberto Zamperini, Sonia Germani Zamperini e il CRESS® non vanno in alcun modo intesi per trattare, curare o attenuare alcuna condizione medica di qualunque genere ma unicamente come approcci e metodi filosofici aventi lo scopo di aumentare il proprio benessere;
  10. l’Operatore TEV® valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni comunicate al cliente esprimendo valutazioni e giudizi professionali strettamente attinenti alle sue competenze.
Art. 5 – Correttezza professionale
  1. L’Operatore TEV®, indipendentemente dalla sua abituale attività, per la natura delle sue prestazioni non può prestare soccorso o cure riservate all’ambito medico.
  2. L’Operatore TEV® ha l’obbligo di invitare fermamente il cliente a consultare una figura sanitaria qualora attraverso il colloquio, e sempre nell’ambito delle proprie competenze, emerga anche solo una remota possibilità che questi sia affetto da possibili patologie che non siano già sotto trattamento sanitario. In assenza di tale disponibilità l’Operatore TEV® pur rispettando la scelta della persona, si vedrà costretto ad interrompere il rapporto di consulenza fino a quando questa non si ponga sotto osservazione medica.
Art. 6 – Segreto professionale
Lo specialista deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
 
Art. 7 – Documentazione e tutela dei dati
  1. L’operatore TEV® deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata a codici o sistemi informatici.
  2. L’Operatore TEV® deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinché essi vi si conformino.
  3. Nelle pubblicazioni, scientifiche e non, di dati o di osservazioni relative a singole persone, lo specialista deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
  4. Analogamente lo specialista non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono salvo consenso scritto del cliente.
Art. 8 – Aggiornamento e formazione professionale permanente
  1. Lo specialista ha l’obbligo di aggiornamento professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso del benessere delle persone.
  2. Il CRESS comunicherà tempestivamente modalità e tempi dei vari corsi di aggiornamento.
Art. 9 – Rispetto dei diritti del cliente
  1. Lo specialista nel rapporto con il cliente deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
  2. Nel rapportarsi con i clienti lo specialista dovrà tener conto dei loro valori etici e religiosi, della cultura d’origine nonché del loro grado d’istruzione; sarà tenuto ad adeguarsi a essi per rispettare pienamente la persona, promuovere il dialogo, favorire una comunicazione efficace e rispettare la piena volontà dell’interessato.
Art. 10 – Competenza professionale
Lo specialista deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Lo specialista che si trovi di fronte a situazioni alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al cliente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
 
Art. 11 – Informazione al cliente
L’Operatore TEV® è tenuto, all’inizio del rapporto, a fornire adeguate ed esaustive informazioni al cliente circa la natura della sua prestazione e dei suoi limiti, attraverso un modulo di consenso informato che dovrà essere controfirmato per presa visione dall’utente. In caso di persona minorenne o comunque non in grado di intendere e di volere, il modulo dovrà essere firmato dal tutore legale, alla presenza del quale la prestazione dovrà svolgersi. La mancata accettazione firmata da parte dell’utente, del suddetto consenso informato, impedirà all’Operatore TEV® di dar seguito alla seduta di consulenza. La presentazione del consenso informato e la sua sottoscrizione da parte del cliente non costituisce un semplice atto formale, ma obbliga l’Operatore a rispettare i limiti legali ed etici della propria professione e a mettere in atto tutte le azioni concrete affinché ciò avvenga.
 
Art. 12 – Onorari professionali
  1. Nell’esercizio libero professionale vale il principio generale dell’intesa diretta tra specialista e cittadino. L’onorario deve rispettare il minimo ed il massimo professionale approvato dal CRESS® o altro organo indicato dallo stesso. L’Operatore è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente.
  2. I compensi per le prestazioni dello specialista non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
  3. Lo specialista può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.
  4. Lo specialista non potrà percepire compenso alcuno per il semplice fatto di aver indirizzato il cliente ad altro collega o professionista. E’ vietato qualunque accordo che favorisca l’invio di altri clienti dietro corrispettivo economico e/o di prestazione professionale.
Art. 13 – Pubblicità
  1. Lo specialista è responsabile dell’uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
  2. La pubblicità e la comunicazione al pubblico della propria attività professionale dovrà attenersi strettamente alla normativa vigente (legge 4 del 14 Gennaio 2013) e ai principi espressi nel Codice Deontologico. Dovrà, inoltre, essere sempre ispirata a criteri di decoro e serietà professionale finalizzati alla tutela dell’immagine della professione.
Art. 14 – Rispetto reciproco
  1. Il rapporto tra gli Operatori TEV® e il gli specialisti del benessere deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.
  2. Lo specialista, facendo proprie le finalità del CRESS®, promuove e favorisce rapporti di scambio e di collaborazione.
  3. Può avvalersi dei contributi di altri specialisti con i quali realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.
  4. L’Operatore TEV® accetta un Cliente già assistito da un Collega solo se ha definito a tutti gli effetti il rapporto con il primo Operatore, o c’è una evidente ed espressa volontà del Cliente a cambiare Operatore.
Art. 15 – Rapporti con il medico curante
Nell’auspicabile ipotesi che un medico riconosca l’utilità dei trattamenti TEV®, lo specialista che presti la propria opera a un cliente, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili, è tenuto a dare comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal cliente, dei trattamenti attuati.
 
Art. 16 – Supplenza
Lo specialista che, con il consenso del cliente, sostituisce nell’attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni relative ai clienti sino ad allora trattati, al fine di assicurare la continuità di trattamento.
 
Art. 17 – Doveri di collaborazione
  1. Lo specialista è obbligato a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il CRESS®, tra l’altro ottemperando alle convocazioni del Centro.
  2. L’Operatore TEV® deve adempiere all’incarico con diligenza e imparzialità nell’interesse della collettività e osservare prudenza e riservatezza nell’espletamento dei propri compiti.
Art. 18 – Utilizzo dei prodotti
I prodotti naturali, gli integratori alimentari e gli strumenti a Tecnologia Cleanergy®, sono per l’OperatoreTEV strumenti d’informazione utili al fine di sostenere l’equilibrio del sistema energetico della persona. Il cliente una volta acquisite tali informazioni può scegliere liberamente di utilizzare o meno tali prodotti in conformità con il modello di autoresponsabilità.
 
Art. 19 – Cancellazione dall’albo degli operatori TEV®
L’eliminazione dall’Albo di un Operatore TEV® può avvenire:
  1. dimissioni volontarie solo a mezzo lettera raccomandata con R/R;
  2. mancato versamento della quota associativa annuale;
  3. accertata carenza dei requisiti professionali e l’inosservanza dell’obbligo di aggiornamento e formazione continua come specificato nell’Art. 12 del Codice Deontologico;
  4. grave inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione;
  5. perdita del godimento dei diritti civili;
  6. chi usa illecitamente prodotti e marchi registrati connessi al CRESS®, alla TEV®, al Cleanergy®;
  7. chiunque faccia propaganda occulta contro il CRESS® o un Operatore TEV® sarà richiamato al rispetto del Codice fino ad un massimo di tre volte, nei casi più gravi ci sarà la cancellazione dall’albo;
  8. la cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all’iscrizione, non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.
Art. 20 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Codice Deontologico si rimanda agli organi direttivi e di gestione del CRESS® nonché da quanto previsto dalle leggi dello Stato, delle Regioni e dalle normative vigenti.